“STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE” 

 COSTITUZIONE, SCOPI, ASSOCIATI, ORGANIZZAZIONE

 

Art.1   DENOMINAZIONE e SEDE
Si è costituita, in Madesimo, una Associazione denominata "Fishing Club Medesimo Vallespluga" con sede in Madesimo

 

Art.2
La Fishing Club Medesimo Vallespluga  è una libera Associazione sportiva, senza fini di lucro, di natura apolitica.

Durante la vita dell’associazione è preclusa la distribuzione ,anche indiretta , di utili o avanzi di gestione salvo disposizioni di legge.
Gli scopi che l'Associazione si propone sono:

·         contribuire alla tutela e all’incremento del patrimonio ittico delle acque del Comprensorio di MADESIMO, riunendo attorno a sé tutti i pescatori, gli enti e le associazioni a ciò interessate;

·         promuovere e diffondere anzitutto tra i pescatori, con adeguate iniziative, la coscienza ecologica in relazione alla difesa della fauna ittica e dell'integrità dell'ambiente naturale;

·         tutelare per quanto di propria competenza la qualità e la quantità delle acque oltre che l'integrità degli ambienti di pesca, adottando ogni iniziativa atta a prevenire, eliminare o ridurre il degrado delle acque;

·         collaborare con L’ U.P.S.(Unione Pesca Sportiva Della Provincia di Sondrio), Regione e le Province ai fini di una reale partecipazione dei pescatori alla realizzazione degli obbiettivi in materia di pesca;

·          collaborare allo svolgimento delle attività di vigilanza e di istruzione in materia di pesca;

·         partecipare alla gestione sociale della pesca, aspirando in particolare ad ottenere dagli enti competenti la concessione a scopo di piscicoltura delle acque dell’area del comune di Madesimo, al fine di un loro pieno coinvolgimento nell’attività di salvaguardia del patrimonio ittico e di una loro fruizione – Per l’Associazione la conservazione e il miglioramento del patrimonio ittico e per un corretto e ordinato esercizio della pesca sportiva;

·         ottenere il riconoscimento all’interno dell’U.P.S.;

·         collaborare con gli Enti provinciali preposti allo sviluppo turistico, economico sociale dell comune di Madesimo in ogni iniziativa che, tenuto conto degli interessi dei pescatori, porti alla realizzazione di nuove fonti di benessere per la popolazione del comune;

·         promuovere le attività sportive legate alla pesca.

 

Art.3
Fanno parte dell'Associazione e ne sono soci:

a)    tutti i pescatori sportivi che chiedono di aderire ad essa con regolare iscrizione e partecipano alle attività sociali e che abbiano versato la quota associativa fissata dall’Assemblea 

b)  l’iscrizione ha validità annuale  

c)   gli Enti e le Associazioni a carattere provinciale o intercomunale che intendano aderirvi per il perseguimento degli scopi di cui all'art.2, previa ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

d)  la validità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del comitato di gestione

e) i soci hanno il dovere di diffondere in campo sportivo e in campo civile il buon nome dell’associazione e di osservare le regole nel rispetto delle zone di pesca e naturali.

f) i soci cessano di far parte dell’associazione nei seguenti casi: Dimissione volontaria, Mancato rinnovo dell’iscrizione annuale, radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo pronunciata verso il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’associazione,o che , con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

g)  il socio radiato non può essere più riammesso

h) in caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenne        le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la podestà parentale.

i) La durata dell’associazione è illimitata e potra essere sciolta con         riunione e decisione del Consiglio Direttivo.

 

Art.4
L’ordinamento interno della  Associazione è ispirato ai principi di  rappresentatività degli  Associati, e tende a favorire la partecipazione degli stessi alle  attività istituzionali svolte dall’Associazione  nell’ambito del territorio provinciale di Medesimo.

 

Gli organismi dell'Associazione sono:

1.       il PRESIDENTE;

2.       il CONSIGLIO DIRETTIVO (Composto dai soci fondatori);

3.       gli ASSOCIATI;

1) Il Consiglio Direttivo è il massimo organo deliberativo dell’associazione . Esso è l’organo sovrano dell’associazione

I membri di tutti gli organismi durano in carica a tempo indeterminato
Tutte le cariche sono ricoperte a titolo volontario e gratuito.

 

 L'ASSEMBLEA

Art. 5

L’assemblea  è costituita:

a.       dal Presidenti della Società ; (o in assenza dal vicepresidente)

b.      dal Consiglio Direttivo dell’associazione ;

c.         Da un numero di rappresentanti degli associati ;

Il presidente provvede a nominare il segretario il quale redige apposito verbale che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il verbale viene conservato agli atti dell’associazione.

 

L'assemblea è presieduta dal Presidente.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con la quota associativa annua, ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezza delega scritta, non più di un associato. La delega può essere conferita solo ai soci

Art. 6
L’Assemblea ordinaria che si riunisce con preavviso di 60 gg , normalmente entro il 30 marzo di ogni anno.

Con approvazione in particolare del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente e del bilancio preventivo, per il futuro esercizio sociale nonchè della relazione sull’attività svolta e su quella programmata per il futuro.

Art. 7

La convocazione dell’Assemblea Associativa sarà fatta con avviso da comunicarsi almeno 10 giorni prima della  riunione.
Poiché l’Assemblea sia valida in prima convocazione occorre la presenza di almeno i soci fondatori
Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei convenuti.
Qualsiasi modifica allo Statuto dovrà essere approvata dall’ASSEMBLEA    con una maggioranza non inferiore alla metà più uno dei suoi componenti.

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 8
La FISHING CLUB MADESIMO è retta da un Consiglio Direttivo composto da:

1.      SOCI-FONDATORI ;

2.      il Presidente dell’associazione

3.      rappresentanti degli associati

 

 Tutti questi componenti hanno pieno diritto di voto e di parola.
Ai lavori del Consiglio possono partecipare tutti i soci regolarmente iscritti.
 
Il Consiglio potrà avvalersi della collaborazione di esperti esterni.

Art. 9

Spetta al Consiglio Direttivo:

  1. convocare l’Assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno. L’Assemblea potrà essere convocata anche su richiesta
  2. deliberare su ogni argomento posto all’esame del Consiglio;
  3. promuovere ogni possibile iniziativa tendente all’attuazione degli scopi dell’Associazione
  4. designare i rappresentanti dei pescatori associati nella Consulta provinciale sulla pesca.
  5. L’approvazione dello statuto e delle sue eventuali modifiche
  6. Deliberare lo scioglimento dell’associazione

Art. 10
La convocazione del Consiglio sarà fatta con avviso da inviarsi almeno 10 giorni prima della riunione, salvo il caso di  urgenza, nel quale la convocazione dovrà essere fatta almeno due giorni prima.
Per la validità delle sedute del Consiglio è necessario l’intervento della maggioranza dei componenti.
 Nelle votazioni, in caso di parità di voti, è decisivo quello del Presidente.

Art. 11
I membri del Consiglio che senza giustificato motivo non partecipano alle sedute per tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso  a maggioranza dei voti dei suoi componenti. Qualora uno o più membri elettivi cessino dall’incarico per motivi di cui al precedente comma o per altre cause, l’Assemblea provvederà all’integrazione dei posti vacanti tenuto presente il rispetto delle zone di appartenenza dei membri cessati dall’incarico. Per il solo periodo intercorrente tra la cessazione dell’incarico di membri elettivi e la loro integrazione da parte dell’Assemblea, il Consiglio Direttivo chiamerà a far parte del Consiglio stesso uno dei Delegati della zona di appartenenza dei membri venuti a cessare.

Art. 12
I fondi dell’Associazione saranno depositati in conto corrente bancario; il potere di firma è demandato al Presidente o ad altri componenti del Consiglio.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione,
E’ sancita la intrasmissibilità, anche a causa di morte del Socio,  delle quote o contributi associativi  e la loro non rivalutabilità.

Art. 13
Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento egli è sostituito dal Vice Presidente Vicario.
In caso di assoluta urgenza il Presidente, sentiti i Vice Presidenti, può adottare provvedimenti indifferibili nell’interesse dell’Associazione, con l’obbligo di riferire al Consiglio nella prima riunione successiva per la ratifica dei provvedimenti stessi.
 

VARIE

Art. 17
Lo scioglimento dell’Associazione non potrà essere pronunciato che dall’Assemblea con la maggioranza dei tre quarti dei componenti.
La stessa Assemblea delibera sulle modalità della liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori  osservando comunque l’obbligo previsto dalla legge di devolvere il patrimonio ad altro organismo con finalità analoghe o affini di pubblica utilità e fatta salva comunque la diversa destinazione imposta dalla legge.