“STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE”

COSTITUZIONE, SCOPI, ASSOCIATI, ORGANIZZAZIONE
Art.1 DENOMINAZIONE e SEDE
Si è
costituita, in Madesimo, una Associazione denominata "Fishing Club
Medesimo Vallespluga" con sede in Madesimo
Art.3
Fanno parte dell'Associazione e ne sono soci:
a) tutti i pescatori sportivi che chiedono di aderire ad essa con regolare iscrizione e partecipano alle attività sociali e che abbiano versato la quota associativa fissata dall’Assemblea
b) l’iscrizione ha validità annuale
c) gli Enti e le Associazioni a carattere provinciale o intercomunale che intendano aderirvi per il perseguimento degli scopi di cui all'art.2, previa ammissione da parte del Consiglio Direttivo.
d) la validità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del comitato di gestione
e) i soci hanno il dovere di diffondere in campo sportivo e in campo civile il buon nome dell’associazione e di osservare le regole nel rispetto delle zone di pesca e naturali.
f) i soci cessano di far parte dell’associazione nei seguenti casi: Dimissione volontaria, Mancato rinnovo dell’iscrizione annuale, radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo pronunciata verso il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’associazione,o che , con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
g) il socio radiato non può essere più riammesso
h) in caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenne le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la podestà parentale.
i) La durata dell’associazione è illimitata e potra essere sciolta con riunione e decisione del Consiglio Direttivo.
Art.4
L’ordinamento interno della Associazione è ispirato ai principi di
rappresentatività degli Associati, e tende a favorire la partecipazione
degli stessi alle attività istituzionali svolte dall’Associazione
nell’ambito del territorio provinciale di Medesimo.
Gli organismi dell'Associazione sono:
1. il PRESIDENTE;
2. il CONSIGLIO DIRETTIVO (Composto dai soci fondatori);
3. gli ASSOCIATI;
I
membri di tutti gli organismi durano in carica a tempo indeterminato
Tutte le cariche sono ricoperte a titolo volontario e gratuito.
L'ASSEMBLEA
Art. 5
L’assemblea è costituita:
a. dal Presidenti della Società ; (o in assenza dal vicepresidente)
b. dal Consiglio Direttivo dell’associazione ;
c. Da un numero di rappresentanti degli associati ;
Tutti questi componenti hanno pieno diritto di voto e di parola.
Ai lavori del Consiglio possono partecipare tutti i soci regolarmente
iscritti.
Il Consiglio potrà avvalersi della collaborazione di esperti esterni.
Spetta al Consiglio Direttivo:
Art. 10
La
convocazione del Consiglio sarà fatta con avviso da inviarsi almeno 10
giorni prima della riunione, salvo il caso di urgenza, nel quale la
convocazione dovrà essere fatta almeno due giorni prima.
Per la validità delle sedute del Consiglio è necessario l’intervento della
maggioranza dei componenti.
Nelle votazioni, in caso di parità di voti, è decisivo quello del
Presidente.
Art. 11
I
membri del Consiglio che senza giustificato motivo non partecipano alle
sedute per tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti con
deliberazione del Consiglio stesso a maggioranza dei voti dei suoi
componenti. Qualora uno o più membri elettivi cessino dall’incarico per
motivi di cui al precedente comma o per altre cause, l’Assemblea provvederà
all’integrazione dei posti vacanti tenuto presente il rispetto delle zone di
appartenenza dei membri cessati dall’incarico. Per il solo periodo
intercorrente tra la cessazione dell’incarico di membri elettivi e la loro
integrazione da parte dell’Assemblea, il Consiglio Direttivo chiamerà a far
parte del Consiglio stesso uno dei Delegati della zona di appartenenza dei
membri venuti a cessare.
Art. 12
I fondi dell’Associazione saranno depositati in conto corrente bancario; il
potere di firma è demandato al Presidente o ad altri componenti del
Consiglio.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione,
E’ sancita la intrasmissibilità, anche a causa di morte del Socio, delle
quote o contributi associativi e la loro non rivalutabilità.
Art. 13
Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di assenza o impedimento egli è sostituito dal Vice Presidente
Vicario.
In caso di assoluta urgenza il Presidente, sentiti i Vice Presidenti, può
adottare provvedimenti indifferibili nell’interesse dell’Associazione, con
l’obbligo di riferire al Consiglio nella prima riunione successiva per la
ratifica dei provvedimenti stessi.
VARIE
Art. 17
Lo
scioglimento dell’Associazione non potrà essere pronunciato che
dall’Assemblea con la maggioranza dei tre quarti dei componenti.
La stessa Assemblea delibera sulle modalità della liquidazione, sulla nomina
di uno o più liquidatori osservando comunque l’obbligo previsto dalla legge
di devolvere il patrimonio ad altro organismo con finalità analoghe o affini
di pubblica utilità e fatta salva comunque la diversa destinazione imposta
dalla legge.
